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D.Lvo 21/05/2004 n. 172Art. 5. Procedure di consultazione e coordinamento 1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo anche operante in via telematica, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni. 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici delle Amministrazioni di cui al comma 1, da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attività produttive. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono altresì invitati i competenti uffici del Ministero della giustizia, nonchè le amministrazioni di volta in volta competenti per materia. 3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero. D.L.VO 21-05-2004 N. 172 – Sicurezza generale dei prodotti. 4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonchè le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo modalità definite dalla conferenza medesima. Art. 6. Controlli 1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonchè le altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione dell'amministrazione competente. 2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 possono adottare tra l'altro le misure seguenti a) per qualsiasi prodotto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni: 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile; 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti: 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente Decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente: 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informa zione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori. 3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni di cui all'articolo 5 intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste dal comma 2, lettere da b) ad f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, riportato come allegato I al presente Decreto. 4. Le autorità competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) ed f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio. 5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente Decreto, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore. 6. Per le finalità di cui al presente Decreto legislativo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le Amministrazioni di cui all'articolo 5 si avvalgono D.L.VO 21-05-2004 N. 172 – Sicurezza generale dei prodotti. della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dal vigente ordinamento. 7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente a) il produttore b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. 8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente Decreto legislativo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente Decreto legislativo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e della pubblica o privata incolumità. Note all'art. 6: -L'art. 28, del trattato sull'Unione europea così recita: «Art. 28 (ex art. J.18). 1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee. 3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'art. 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento. 4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee. ». -L'art. 30, del citato trattato sull'Unione europea così recita: «Art. 30 (ex articolo K.2) . 1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della Legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della Legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata. 2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam D.L.VO 21-05-2004 N. 172 – Sicurezza generale dei prodotti. a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonchè di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.». |
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